È necessaria l’autorizzazione del fornitore per trasmettere nei bar partite di calcio con schede tv ad uso privato

La Terza sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 20142/2010, ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato due gestori di circoli privati per avere trasmesso partite di calcio da una tv a pagamento, utilizzando schede ad uso privato, senza l’autorizzazione del fornitore. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le motivazioni della sentenza di merito nella parte in cui aveva ritenuto configurabile come reato la trasmissione o la diffusione di un servizio criptato al di fuori dell’accordo con il distributore sull’uso personale. Sussiste, in particolare, il dolo specifico in capo ai due gestori in considerazione dell’incremento patrimoniale conseguito per la presenza di numerosi avventori nei circoli privati in questione e per la conseguente maggiore somministrazione di bevande ed alimenti. I giudici di legittimità hanno difatti stabilito che la condotta in questione comporta una violazione della legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633), in particolare dell’articolo 15. Tale articolo riconosce infatti il diritto avente ad oggetto la rappresentazione, l’esecuzione o la recitazione comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento delle opere musicali, drammatiche, cinematografiche e di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo. L’esecuzione pubblica di un’opera richiede quindi il consenso del titolare del diritto e per esso della Siae.


06/10/2010 | Diritto d'autore