Unione Europea: nuova sentenza sull’efficacia delle misure coercitive in materia di marchi

Con sentenza del 12 aprile 2011 (C-235/09), emessa nella causa tra DHL Express France SAS e Chronopost SA, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sull’efficacia delle misure coercitive emesse dai Tribunali dei Marchi Comunitari. In particolare la Corte di Giustizia ha affermato (in sede di 'interpretazione dell'art. 98, n. 1, del regolamento CE n. 40/94) che un divieto di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione di un marchio comunitario, emesso da un tribunale dei marchi comunitari, si estende a tutti i Paesi dell’Unione Europea. La Corte di Giustizia ha inoltre affermato (sempre in sede di interpretazione dell’art. 98, n. 1,del regolamento CE n. 40/94) che una misura coercitiva, disposta da un tribunale dei marchi comunitari in applicazione del proprio diritto nazionale, al fine di garantire il rispetto di un divieto di compiere ulteriori atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione, dallo stesso emesso, produce effetti negli Stati membri diversi da quello di appartenenza di detto giudice – ai quali si estende la portata territoriale di tale inibitoria – alle condizioni previste dal regolamento CE n. 44/2001 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale). Nel caso in cui il diritto nazionale di uno di questi altri Stati membri non preveda alcuna misura coercitiva analoga a quella disposta dal suddetto tribunale, l’obiettivo di tale misura dovrà essere perseguito dal tribunale competente del diverso Stato membro interessato facendo ricorso ad una disposizione legislativa interna idonea a garantire il medesimo effetto.


05/10/2011 | Marchi