Ultime modifiche al Codice di Proprietà Industriale

Il decreto legge 10/2007 del 10 Febbraio 2007 all'art. 4 comma 4 ha apportato significative modifiche all'originaria (pur recente) formulazione del codice di Proprietà Industriale in merito alla applicabilità del diritto d’autore ai disegni e ai modelli industriali, con la modifica degli artt. 44 e 239 CPI. Con la modifica dell’art. 44 CPI, la durata dei diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali di cui alla legge sul diritto d'autore viene prolungata dai 25 ai 70 anni successivi alla morte dell’autore (o dell'ultimo dei coautori). Tale modifica equipara, pertanto, la durata della protezione dei disegni e dei modelli a quella di tutte le altre opere protette dal diritto d’autore. Con la modifica dell’art. 239 CPI, viene disposto che la protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi della legge sul Diritto d’Autore “non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che […] erano oppure erano divenuti di pubblico dominio” prima del 19 aprile 2001. Viene così semplificata la previgente disposizione che posticipava per 10 anni dal 19 aprile 2001 l’applicazione del diritto d’autore “nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano diventati di pubblico dominio.” Per ulteriori informazioni potete contattare gli uffici di Milano (Studio Legale Mariacristina Rapisardi), oppure scrivere a legal@rapisardi.com


04/20/2007 | Brevetti