UK – Un nuovo modo per fronteggiare la contraffazione alla frontiera

A partire dal 22 giugno 2009 è cambiato il modo in cui i beni sospettati di violare le norme che tutelano la proprietà intellettuale devono essere gestiti alla frontiera. La Dogana, in conformità con l’articolo 13 del Regolamento del Consiglio Europeo 1383/2003, non sequestrerà più i beni sulla base della sola testimonianza del titolare dei diritti, bensì li tratterrà in pendenza del relativo procedimento cautelare e procederà al sequestro solo sulla base del provvedimento del giudice competente. Il cambiamento avrà un forte impatto sulla strategia di protezione dei marchi e dei diritti di proprietà intellettuale alla frontiera. In passato la pratica era, infatti, quella di sequestrare i beni contraffatti accettando la sola testimonianza del titolare dei diritti come prova dell'illegalità dei prodotti. Il titolare dei diritti era inoltre responsabile del sequestro. Dal 22 giugno 2009, invece, si aggrava l’onere della prova per il titolare, il quale dovrà instaurare un procedimento cautelare per poter ottenere il sequestro. A causare la transizione è stato proprio il recepimento del Regolamento del Consiglio Europeo 1383/2003, per mezzo del SI 2004 No. 1473 “The Goods Infringing Intellectual Property Rights Customs Regulations 2004”.


07/02/2009 | Dottrina