Tutelata la copia del software

La Corte di Cassazione (Terza sezione Penale) ha statuito un'importante decisione in merito all'illecita duplicazione del programma e della creatività dell'opera, accogliendo la teoria soggettiva in base alla quale oggetto di tutela non sarebbe l'idea in se' ma la forma particolare che essa assume, a prescindere dalla novità e dal valore instrinseco del suo contenuto. Di conseguenza, un programma e la sua riproduzione è tutelato dal diritto di autore non solo quando sia completamente nuovo ma anche quando esprima soluzioni semplicemente migliorative rispetto al passato. Per converso, l'illecito penale può sussistere anche in caso di riproduzione parziale che non concerne la totalità del programma.


03/09/2012 | Diritto d'autore