Responsabilità amministrativa degli Enti e nuovi reati - D.Lgs. 231/2001

Grandi novità al vaglio del parlamento in tema di responsabilità dell’ente per i reati commessi in Italia ed all’estero da persone fisiche che operano per la società, in particolare alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 231/2001 in tema di responsabilità dell’ente per i reati commessi in Italia ed all’estero da persone fisiche che operano per la società. In caso di entrata approvazione del disegno di legge n. 1195, sarà indispensabile, al fine di prevenire il rischio di processi ex D.Lgs 231, aggiornare i programmi di compliance aziendali, e istituire un apposito organismo di vigilanza, in modo da tutelarsi dalla commissione di eventuali reati da parte dei soggetti previsti dall’articolo 5 della 231. La normativa prevede la responsabilità amministrativa in sede penale delle società per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Nell’ambito di questa responsabilità amministrativa per i reati commessi da soggetti che operano nella società, gli enti devono adottare modelli di organizzazione e gestione in modo da poter configurare un comportamento preventivo del reato ed essere esenti da responsabilità.. Attualmente, tra le principali figure di reato previste dal D.Lgs 231/2001, Vi sono tra gli altri i reati di: Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico; Illegale ripartizione degli utili; Falsità nelle comunicazioni sociali; Operazioni in pregiudizio dei creditori; Formazione fittizia del capitale; Indebita influenza nell'assemblea; Ostacolo all'esercizio della funzione di pubblica vigilanza; Aggiotaggio; Frode informatica a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico; Corruzione; Concussione; Reati in tema di erogazioni pubbliche; Reati contro la perosnalità individuale. Lo scenario si sta allargando notevolmente, lo dimostra il recente disegno di legge n. 1195, che prevede l’introduzione dei nuovi articoli 473 e 474 del codice penale all’interno del novero dei reati previsti per dalla sezione III del D.Lgs. 231/2001.L’introduzione dell’articolo 473 c.p. nel novero dei reati previsti D.Lgs 231/2001, presuppone nuovi rischi per una società che produca merce contraffatta, che potrebbe pertano essere ritenuta responsabile per un reato commesso nel suo interesse e vantaggio, anche se a insaputa dei soggetti in posizione apicale. Con l’introduzione dell’articolo 474 c.p., si pone la problematica delle possibili importazioni di merci contraffatte dall’estero, nella quale potrebbero incappare le aziende che per prassi importano prodotti da diversi paesi esteri (si può fare l’esempio di un dipendente che decida di acquistare merce contraffatta dalla Cina all’insaputa della società. In questo caso, in mancanza di un modello organizzativo a doc, aggiornato sulla base dell’introduzione di TUTTE le figure di reato previste dalla 231, la società potrebbe risultare responsabile per l’attività illecita commessa da un suo dipendente).


05/21/2009 | Dottrina