Passano dai ricercatori alle Università i diritti di brevetto

Tra le novità previste dal Decreto Legislativo di correzione del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.), attualmente al vaglio del Consiglio di Stato (e quindi non ancora in vigore), vi è quella relativa alla titolarità dei diritti di brevetto sulle invenzioni dei ricercatori delle Università e degli Enti pubblici di ricerca. Il nuovo art. 65 c.p.i., equiparando il ricercatore al dipendente di un’impresa privata, prevede infatti che la titolarità dei diritti di brevetto passi dai ricercatori alle Università o alle amministrazioni pubbliche. Il ricercatore potrà tuttavia depositare a sua volta domanda di brevetto a proprio nome qualora l’Università o l’Amministrazione per cui lavora non l’abbia fatto entro sei mesi dalla comunicazione dell’invenzione. Inoltre nel caso in cui le Università o le Amministrazioni, una volta depositato il brevetto, decidano di venderlo, al ricercatore spetterà il diritto di prelazione per l’acquisto del brevetto. Infine, qualora l'Università o l'Amministrazione abbia esercitato il diritto di chiedere il brevetto, ma non intenda acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, essa lo comunica al ricercatore, il quale acquisisce automaticamente il diritto a chiedere i brevetti a proprio nome, esercitando il diritto di priorità, per i Paesi esteri per i quali l’Università o l’Amministrazione non intende acquistare i brevetti.


05/03/2010 | Brevetti