Nuova sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea sui programmi per elaboratore

La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata in merito al diritto d'autore sui programmi per elaboratore (sentenza Bezpecnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany v. Ministerstvo kultury , 22 dicembre 2010, C.393/09), affermando che anche l’interfaccia utente grafica di un programma, quando abbia carattere di originalità, possa essere tutelata dal diritto di autore. In particolare, la Corte ha definito l’interfaccia utente grafica come l'interfaccia di interazione che consente la comunicazione tra il programma per elaboratore e l'utente, e ha stabilito che la stessa può beneficiare della tutela di cui al diritto d'autore, in quanto opera, ove costituisca una creazione intellettuale. Tale ultima circostanza deve essere effettivamente verificata dal giudice nazionale. Ciò premesso, secondo la Corte, l'interfaccia utente grafica può godere della tutela del diritto d'autore ai sensi della direttiva 2001/29, relativa all’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. L'interfaccia utente grafica, invece, non gode di tutela mediante il diritto d'autore ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 91/250 (sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore) poichè oggetto di tale tutela è il programma in tutte le forme di espressione che consentono di riprodurlo in diversi linguaggi informatici, quali il codice sorgente e il codice oggetto. Osserva la Corte infatti, che l'intefaccia utente grafica non consente di riprodurre un programma per elaboratore ma costituisce solo un elemento di tale programma mediante il quale gli utenti ne sfruttano la funzionalità. La Corte di Giustizia ha infine affermato che, la radiodiffusione televisiva di un’interfaccia utente grafica non costituisce una comunicazione al pubblico di un’opera tutelata dal diritto d’autore ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, poichè l'interfaccia è messa a disposizione del pubblico solo in modo passivo, senza la possibilità di interagire.


01/31/2011 | Diritto d'autore