Nuova sentenza del Tribunale dell’Unione Europea in tema di onere della prova nella procedura di opposizione

Il Tribunale dell’Unione Europea con sentenza del 9 febbraio 2011 (T-222/09), emessa nell’ambito del procedimento tra Ineos Healthcare Ltd, l’UAMI e Teva Pharmaceutical Industries Ltd (quest’ultima in qualità di controinteressata), si è pronunciata in tema di onere della prova nell’ambito di una procedura di opposizione alla registrazione di un marchio. In particolare il Tribunale fa riferimento alla regola 15, n. 3, lett. b) del regolamento CE n. 2868 del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento CE n. 40/94 sul marchio comunitario (divenuto regolamento 207/2009), la quale stabilisce che l’atto di opposizione può contenere un’esposizione dei principali fatti e argomenti sui quali si fonda l’opposizione e le prove a sostegno di tale opposizione. Quest’ultime non devono necessariamente vertere su tutti gli aspetti del confronto fra i prodotti. Inoltre la regola 19, n. 1, del citato regolamento precisa che l’UAMI dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove o argomenti che siano già stati presentati secondo quanto previsto dalla regola 15, n. 3. Alla luce delle predette disposizioni normative, il Tribunale ha affermato che, nell’ambito di una procedura di opposizione, la parte opponente ha la facoltà, e non l’obbligo, di fornire prove a sostegno dell’opposizione, segnatamente per quanto riguarda la somiglianza dei prodotti e dei servizi di cui trattasi.


03/10/2011 | Marchi