Non è possibile riprodurre quadri senza firma

Il Tribunale Civile di Milano, con la sentenza n 10259/2015 ha condannato al risarcimento del “danno patrimoniale e non” una società terza alla committente del pittore, che ne ha illecitamente riprodotto l’opera su quotidiani e siti internet senza citarne l’autore. Il dipinto era stato commissionato con finalità pubblicitarie, ciononostante la condannata non è stata in grado di dimostrare il rapporto societario concreto con la committente. Non potendosi riscontrare l’esistenza di un titolo idoneo a legittimare la riproduzione dell’opera effettuata ex artt. 109 e 110 della legge sul diritto d’autore ( 633/1941 ) , la riproduzione dell’immagine del pittore non è giustificata. La violazione dei diritti morali del titolare dell’opera sono soggetti, ex art. 168 ai criteri previsti dall’art 158 l.a. che liquidano sia il danno patrimoniale che il non patrimoniale. La riproduzione illegittima del dipinto ha quindi cagionato un mancato guadagno al pittore, ed un danno morale in quanto non è stato riportato come autore del dipinto, impedendone la riconoscibilità da parte di terzi.


03/14/2016 | Diritto d'autore