Negata la tutela ex art. 473 c.p. al marchio non registrato

Con sentenza n. 25273 del 12 aprile-26 giugno 2012, la Corte di Cassazione Penale ha negato la tutela penale ex art. 473 c.p. (“Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali”) ad un marchio non registrato, affermando che tale tutela richiederebbe la previa registrazione del marchio. Il caso riguardava la contraffazione, sanzionata ex. art. 473 c.p., del noto segno a forma di cuore “Sweet Years”, utilizzato per capi di abbigliamento senza l’autorizzazione del titolare, titolare che però all’epoca dei fatti non lo aveva ancora registrato. Sulla base di tale mancata registrazione, la Corte di Cassazione Penale ha riformato la decisione della Corte d’Appello di Bari, aderendo all’impostazione del Tribunale di primo grado che aveva ritenuto non sussistente il reato di cui all’art. 473 c.p.. La decisione della Suprema Corte è fondata sull’interpretazione del comma 3 dell’art. 473 c.p.: poiché i delitti previsti da tale norma sono espressamente puniti dalla legge a tutela della fede pubblica, il co. 3 dell’art. 473 c.p. “deve essere interpretato nel senso che, per la configurabilità dei delitti (…), è necessario che il marchio o il segno distintivo sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge” e che se ne sia completata la registrazione, non essendo sufficiente il mero deposito della domanda di registrazione.


08/24/2012 | Contraffazione