Negata la registrabilità come marchi tridimensionali alle borse di Bottega Veneta

Lo scorso 22 marzo il Tribunale dell’Unione Europea (“TUE”) si è pronunciato, nelle cause T-409/10 e T-410/10, sui ricorsi presentati da Bottega Veneta International Sàrl (“BV”) contro le decisioni della Commissione di Ricorso dell’Ufficio dell’Armonizzazione del Mercato Interno (“UAMI”). Con le sopramenzionate decisioni, la Commissione di Ricorso aveva negato a BV la registrazione come marchi comunitari tridimensionali di due diverse forme di borsetta, caratterizzate l’una dalla particolare conformazione dei manici e l’altra dall’assenza di dispositivi di chiusura. BV aveva quindi impugnato tali decisioni davanti al TUE sulla base della pretesa violazione da parte dell’UAMI dell’articolo 7 (1)(b) e (3) del Regolamento 207/2009 sul marchio comunitario, ai sensi del quale “sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo”, salvo che i marchi in questione abbiano acquisito carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. BV aveva motivato i propri ricorsi sostenendo che i marchi oggetto di causa erano dotati di carattere distintivo intrinseco e che, in ogni caso, avevano acquisito tale carattere a seguito dell’uso che ne era stato fatto. Inoltre, secondo BV, l’UAMI aveva errato nel non considerare l’aspetto intrecciato della superficie delle borse. Con le sentenze del 22 marzo scorso, il TUE ha respinto i ricorsi di BV, confermando pertanto le decisioni della Commissione di Ricorso dell’UAMI. Il TUE ha affermato che sebbene i criteri per determinare il carattere distintivo dei marchi tridimensionali siano gli stessi di quelli usati per le altre categorie di marchi, in concreto può essere più difficile stabilire il carattere distintivo di un marchio tridimensionale caratterizzato dalla forma di un prodotto. Per determinare se la forma esteriore di una borsa possiede carattere distintivo, è necessario valutare se la stessa si discosti, in modo significativo, dalla norma e dagli usi del settore. Nel caso di specie, il TUE ha ritenuto che la posizione dei manici e l’assenza di chiusura fossero delle semplici varianti del prodotto standard e che non rappresentassero pertanto caratteristiche tali da personalizzare le borse e da indicare un’origine commerciale precisa. In merito all’aspetto intrecciato della superficie delle due borsette, il TUE ha sostenuto che l’UAMI avesse agito correttamente nel non tenerne conto per la valutazione del carattere distintivo in quanto tale caratteristica non risultava dalla domanda di registrazione, mentre avrebbe dovuto essere ricompresa nella descrizione.


05/20/2013 | Marchi