Nautica e diritto all'immagine

Con sentenza N. 18218 del 11/08/2009 la Corte di Cassazione ha riconosciuto l’esistenza, in capo ad una persona giuridica, di un diritto allo sfruttamento economico dell’immagine di un bene del patrimonio aziendale benché non annoverabile fra i segni distintivi tradizionalmente riconosciuti. In questa vicenda la ditta individuale Rimini Sail e IN.CO. Rimini S.r.l., rispettivamente utilizzatrice in forza di leasing e titolare del diritto di sfruttamento economico dell’imbarcazione denominata “Riviera di Rimini”, avevano convenuto in giudizio le società Cartiere Fedrigoni & C. S.p.A. e Fedrigoni Cartiera S.p.A. al fine di conseguire il ristoro dei danni connessi all’indebita utilizzazione, da parte delle stesse, dei diritti di sfruttamento dell’immagine di detta imbarcazione, sulla cui vela era stato inserito il marchio figurativo delle società convenute, per la realizzazione di un calendario pubblicitario. Il Tribunale respingeva le domande delle attrici affermando che non poteva essere tutelata l’immagine di oggetti famosi alla pari dell’immagine di una persona fisica e che neppure la clausola generale ex art. 2043 c.c. sarebbe stata applicabile, non integrando l’aspettativa di sfruttamento patrimoniale di un oggetto famoso un interesse meritevole di tutela. Anche la Corte di Appello riteneva l’impugnazione proposta dalle soccombenti infondata. La Suprema Corte ha invece stabilito, cassando la sentenza d’Appello, che la condotta tenuta dalle società convenute è illecita in quanto, tra l’altro, lesiva dei diritti di sfruttamento dell’immagine dell’imbarcazione di cui le attrici sono titolari.


11/04/2010 | Diritto d'autore