L’Oréal vs eBay: nuova sentenza della Corte di Giustizia sulla responsabilità degli Internet Service Provider

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), con sentenza del 12 luglio 2011 nel caso L’Oréal vs eBay (C-324/09), si è pronunciata ancora una volta sulla responsabilità degli Internet Service Provider (ISP) per le violazioni, commesse dai loro utenti, dei diritti di marchio altrui. Nella caso di specie, L’Oréal lamentava la messa in vendita su eBay di prodotti recanti i propri marchi. Secondo la ricorrente tale condotta, costituiva violazione dei propri diritti di marchio, in alcuni casi perché si trattava di prodotti non originali, in altri perché si trattava di campioni gratuiti non destinati alla vendita o venduti senza imballaggio. Per L’Oréal tale illecito sarebbe imputabile a eBay in quanto la stessa visualizza i marchi della ricorrente sul proprio sito ed ha registrato i marchi in questione nel servizio AdWords di Google, per dirigere gli utenti, tramite link, verso prodotti venduti sul proprio sito. La High Court of Justice inglese, innanzi alla quale pende la causa di merito, ha sottoposto alla CGUE diverse questioni pregiudiziali relative agli obblighi di una società che gestisce un mercato online al fine di impedire ai propri utenti di contravvenire ai diritti di marchio altrui. La CGUE, pur rilevando che tale valutazione spetta ai giudici nazionali, ha affermato che eBay deve essere definita come un ISP ai sensi della direttiva sul commercio elettronico (n. 31/2000) e che la stessa ha un ruolo attivo nell’illecito in quanto non fornisce un servizio “neutro” bensì una vera e propria assistenza nelle vendite. Alla luce del predetto ruolo attivo, eBay non può quindi beneficiare delle esenzioni di responsabilità previste per gli ISP “neutri” dalla direttiva sul commercio elettronico. Inoltre, sempre secondo quanto affermato dalla CGUE, anche qualora eBay non avesse avuto un ruolo attivo nell’illecito, le deroghe alla responsabilità per i contenuti caricati dagli utenti, non avrebbero potuto trovare applicazione nel caso in cui tale società fosse stata a conoscenza dell’illiceità dei predetti contenuti. I giudici comunitari hanno infine affermato che il diritto dell’Unione Europea prevede l’obbligo in capo agli Stati membri di far sì che i propri organi giurisdizionali competenti in materia di proprietà intellettuale possano ingiungere agli ISP di adottare sia provvedimenti volti a far cessare le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale commesse dagli utenti, sia provvedimenti volti a prevenire nuove violazioni.


07/18/2011 | Internet