Limiti della registrazione come marchio di una tonalità di colore

Con decisione in data 13 settembre 2010 il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato i limiti della registrazione come marchio di una tonalità di colore. Il Tribunale ha affermato che per stabilire se un colore sia di per sé idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento 40/94 (oggi Regolamento 207/2009), è necessario valutare se tale colore sia in grado di per sé di fornire informazioni precise sull’origine di un prodotto o di un servizio. Nel caso di specie il marchio costituito dal colore arancione è stato ritenuto privo di capacità distintiva per contraddistinguere robot, prodotti appartenenti alla classe 7.


11/30/2010 | Marchi