La protezione tecnologica supera il diritto alla copia privata

Con una recente sentenza, il Tribunale di Milano si è pronunciato in merito alla coesistenza, da una parte, della tutela dell’opera dell’ingegno attuata mediante misure tecnologiche di protezione e, dall’altra, del diritto dell’utente di fare una copia dell’opera ad uso esclusivamente privato e non commerciale. Il caso ha visto scontrarsi, da una parte, tre dei più importanti fornitori di contenuti digitali, Sony Pictures Home Entertainment, Buena Vista Home Entertainment e Universal Pictures e, dall’altra, alcuni privati che hanno agito contro le 3 major per la violazione dell’art 71-sexies L. n. 633/42, in materia di copia privata. La sentenza ha statuito che la copia privata costituisce “eccezione al diritto esclusivo di riproduzione, il quale rappresenta uno dei profili più significativi ed economicamente rilevanti dei diritti di utilizzazione economica delle opere protette”. Sulla scorta di tale considerazione i Giudici milanesi hanno ritenuto di negare che le convenute abbiano violato il diritto di copia privata sancito dall’art. 71-sexies l.d.a., né i diritti degli utenti, poiché la scelta davanti alla quale si sono trovate era tecnicamente vincolata: - da un lato, proteggere i propri contenuti dalla riproduzione illegale attraverso misure di protezione tali da impedire in assoluto la copia dell’opera - dall’altro, consentire la copia privata rinunciando perciò ad arginare le riproduzione illecite. Questa recente sentenza affronta uno dei nodi più controversi del diritto d’autore nella società dell’informazione, perché la disciplina relativa alla tutela ai dispositivi tecnologici di protezione, introdotta dalla EUCD (European Union Copyright Directive, Dir 2001/29/EC) sulla scia del DMCA statunitense (Digital Millenium Copyright Act, del 2001), sta nel bene o nel male promuovendo la distribuzione dei contenuti digitali su Internet. Su questo punto, tuttavia, le posizioni sono discordanti. L’Italia non è rimasta ferma. E’ recente la presentazione al Parlamento di una proposta di legge (relatore Cassinelli) che si propone di avvicinare la legislazione vigente alla dinamicità dei social network e alle esigenze dell’e-commerce.


09/30/2009 | Diritto d'autore