La Corte di Giustizia si è pronunciata in tema di sfruttamento condiviso di un marchio

La Corte di Giustizia si è pronunciata in tema di sfruttamento condiviso di un marchio con decisione del 19 settembre 2013, nel caso C-661/11, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation (Belgio),nel procedimento tra Martin Y Paz Diffusion SA, società belga, da un lato, e David Depuydt e la Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV, anch’essa società belga, dall’altro, in merito all’uso dei marchi di cui la Martin Y Paz Diffusion SA è titolare. La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull’interpretazione degli articoli 5, par. 1, e 8, par. 1, della Direttiva 89/104/CEE del 21 dicembre 1988 (la quale è stata in seguito abrogata dalla Direttiva 2008/95/CE, ma, in ragione della data di svolgimento dei fatti oggetto della controversia, il procedimento principale restava disciplinato dalla prima). In particolare, l’articolo 5, par. 1, disponeva che “il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio: a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato [...]”. La Corte belga ha chiesto se tale disposizione osti a che un titolare di marchi che, nell’ambito di uno sfruttamento condiviso con un terzo, aveva consentito l’uso da parte di quest’ultimo di segni identici ai suoi marchi per alcuni dei prodotti delle classi per le quali tali marchi sono registrati, e che non vi consenta più, sia privato di qualsiasi possibilità di opporre a detto terzo il diritto esclusivo conferitogli da detti marchi e di esercitare esso stesso tale diritto esclusivo per prodotti identici a quelli del medesimo terzo. La Corte ha risposto statuendo che l’articolo 5 della Direttiva 89/104/CEE osta a che un titolare di marchi in tale situazione sia privato della possibilità di opporre a detto terzo il proprio diritto esclusivo e di esercitare esso stesso tale diritto esclusivo per prodotti identici a quelli del medesimo terzo.


10/25/2013 | Marchi