La Corte di Giustizia Europea si pronuncia in tema di "esaurimento del diritto conferito al marchio d'impresa"

La Corte di Giustizia Europea si pronuncia in tema di "esaurimento del diritto conferito al marchio d'impresa", confermando che la vendita che consente la realizzazione del valore economico del marchio esaurisce i diritti esclusivi conferiti dalla direttiva 89/104, salva l'applicazione dell'art. 7 n. 2 della direttiva medesima. In particolare, nell'ambito del procedimento C-46/10, la Corte ha stabilito che il detentore di una licenza esclusiva - nel caso specifico per l'utilizzo di bombole di gas composite destinate al riutilizzo, la cui forma sia tutelata quale marchio tridimensionale e sulle quali il detentore abbia apposto la propria denominazione ed il proprio logo, a sua volta registrati come marchi denominativo e figurativo - non può opporsi al fatto che tali bombole vengano scambiate, dietro corrispettivo, da un terzo con bombole composite riempite di gas che non proviene da tale detentore; ciò, precisa per l'appunto la Corte, a meno che quest'ultimo possa far valere un giusto motivo ai sensi dell’art. 7, n. 2, della direttiva 89/104. Giusto motivo che, come precisato dalla stessa Corte in precedenti decisioni, può sussistere quando l'uso arrechi un serio pregiudizio alla notorietà del marchio o qualora lo stesso si svolga in modo tale da dare l'impressione che esista un nesso economico tra il titolare del marchio ed il terzo che ne fa uso e, in particolare, che questi appartenga alla rete di distribuzione del titolare o che comunque vi sia un rapporto peculiare con lo stesso.


09/09/2011 | Marchi