La Corte di Cassazione definisce Buddha non distintivo.

Secondo la Suprema Corte, nessuno può godere del diritto di utilizzo in esclusiva della dicitura “Buddha” per distinguere i propri prodotti e / o servizi. Con la sentenza 1277/2015 infatti si è negata alle società “George V Eatertainment” e “George V Records” titolari del famoso locale “Buddha Bar” di Parigi l’esclusività della dicitura “Buddha” nei confronti dell’imprenditore italiano titolare del “Buddha – Cafè” di Milano. La sentenza, riferendosi a Buddha, dichiara che questo «evoca non solo una religione, ma comunica adesione o comunque interesse per una filosofia e uno stile di vita connotativi di un costume pertinente ormai alle più diverse manifestazioni dell’agire sociale, dalla letteratura alla musica, dalle arti figurative alla cucina, tanto da essere divenuto una moda» e pertanto non può essere concesso in esclusiva per fini commerciali. Il ricorso in Cassazione delle società “George V” è stato quindi respinto, per impedire la «degradazione a una funzione meramente descrittiva» di Buddha.


01/27/2016 | Marchi