E' illecito imitare il colore del prodotto concorrente

Un imprenditore che imita la forma e il colore dei prodotti della concorrenza, ancorché questi non siano stati oggetto di marchio o brevetto, compie un illecito. Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui "l'imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. Pertanto la fabbricazione di prodotti identici nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente costituisce atto di concorrenza sleale soltanto se la ripetizione dei connotati formali non si limiti alla riproduzione di caratteristiche funzionali ma anche estetiche."


02/26/2009 | Dottrina