Due recenti ordinanze sul riconfezionamento di specialità medicinali

Recentemente il Tribunale di Milano si è soffermato due volte (ordinanze del 21 settembre 2009 e del 23 ottobre 2009, Roche Diagnostic s.p.a. c. BB Farma s.r.l.) sul problema del riconfezionamento di dispositivi medici importati in Italia da un altro paese membro dell’Unione Europea. In particolare il Tribunale di Milano ha richiamato il principio dell’esaurimento del marchio comunitario e la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia evidenziando come il riconfezionamento possa dirsi legittimo solo qualora risulti necessario per l’accesso al mercato del Paese di importazione in forza di norme o prassi nazionali. Il titolare può invece opporsi all’importazione qualora il riconfezionamento sia preordinato unicamente dall’intento dell’importatore parallelo di conseguire un profitto commerciale. Alla luce di tali criteri il Tribunale di Milano ha ritenuto che la BB Farma non avesse fornito sufficienti prove circa la necessità del riconfezionamento del prodotto, dal momento che per l’immissione in commercio in Italia sarebbe stata sufficiente anche la semplice rietichettatura. L’onere della prova relativo alla necessari età del riconfezionamento, inoltre, grava sull’importatore parallelo.


03/09/2010 | Marchi