Denominazioni geografiche

Con la sentenza dell'8 maggio 2014, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata sulla questione pregiudiziale posta dalla Corte di Cassazione Italiana nella causa C 35/13, relativa alle condizioni in presenza delle quali una denominazione geografica (nella fattispecie "Felino", comune situato in provincia di Parma) possa essere utilizzata per indicare un prodotto realizzato al di fuori della zona corrispondente, quando tale denominazione non sia riconosciuta come denominazione di origine protetta o come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Benché la Corte abbia precisato che il regolamento (CEE) n. 2081/92 non conferisce protezione a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria, essa ha comunque riconosciuto che tale protezione possa essere conferita da una disciplina nazionale relativa alle denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non sussista un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica; ciò sempre che le norme nazionali non siano in contrasto con gli obiettivi che si pone il regolamento comunitario e con il principio della libera circolazione delle merci di cui all’articolo 28 CE


05/22/2014 | Marchi