DESIGN e DIRITTO D'AUTORE

La legge di conversione n.106 del 12 luglio 2011 del decreto legge sviluppo n.70/2011 ha soppresso completamente il comma 10 dell'art. 8 del predetto decreto, che avrebbe nuovamente modificato l'art. 239 del Codice di Proprietà Industriale ( D.Lgs. n.30/2005 ), a danno dei realizzatori di design. La possibilità di proteggere con il diritto d'autore le opere del disegno industriale di pubblico dominio realizzate anteriormente al 19 aprile 2001 rimane così disciplinata come previsto dall'ultima riforma dell'art. 239 CPI introdotta dal D.Lgs. n. 131/ 2010 e quindi senza operare alcuna distinzione in relazione alla previa registrazione o meno delle opere come disegni e modelli. In sede di conversione del decreto legge sviluppo, il Parlamento ha cancellato l'ultima revisione dell'art. 239 CPI introdotta dal decreto sviluppo n. 70/2011, il cui testo rimane pertanto quello previsto dal D.Lgs. n. 131/ 2010 e cioè il seguente: "La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'art. 2 n.10 della legge 22 Aprile 1941 n.633 comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 Aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti quantitativi del preuso".


10/17/2011 | Modelli o disegni ornamentali