Corte di Giustizia dell’Unione Europea : nuova sentenza in tema di brevetti e cellule staminali

Con sentenza del 18 ottobre 2011, La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è pronunciata, nella causa Oliver Brüstle c. Greenpeace eV (C-34/10), in materia di brevetti e cellule staminali, escludendo la brevettazione dell’uso di embrioni umani. Il Tribunale federale tedesco in materia brevettuale (il Bundespatentgericht) aveva annullato, su domanda di Greenpeace, il brevetto di titolarità del Sig. Oliver Brüstle relativo a cellule progenitrici neurali isolate e depurate, ricavate da cellule staminali embrionali umane, utilizzate per la cura di malattie neurologiche ed in particolare per il morbo di Parkinson. Il brevetto era stato annullato in quanto avente ad oggetto l’utilizzazione di embrioni umani a fini industriali e commerciali, la cui brevettazione è vietata dall’art. 6 co. 2 lett. c) della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Tuttavia, su ricorso del Sig. Brüstle, la Corte di Cassazione tedesca (il Bundesgerichtshof) interpellava la CGUE relativamente all’interpretazione della nozione di “embrione umano” di cui alla direttiva 98/44/CE al fine dichiarire se le cellule staminali embrionali umane che fungono da materiale di partenza per i procedimenti brevettati costituiscano o meno “embrioni umani” ai sensi della predetta normativa. La CGUE ha affermato che la nozione di “embrione umano” deve essere intesa in senso ampio. Per tale motivo sin dalla sua fecondazione qualsiasi ovulo umano deve essere considerato come “embrione umano”. In tale nozione vi rientra altresì l’ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e l’ovulo umano non fecondato indotto a dividersi e a svilupparsi attraverso partenogenesi. La Corte ha inoltre precisato che “l’esclusione della brevettabilità relativa all’utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali enunciata dall’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44 riguarda altresì l’utilizzazione a fini di ricerca scientifica, mentre solo l’utilizzazione per finalità terapeutiche o diagnostiche che si applichi all’embrione umano e sia utile a quest’ultimo può essere oggetto di un brevetto”. Infine, secondo quanto affermato dalla CGUE, “la norma in questione esclude la brevettabilità di un’invenzione qualora l’insegnamento tecnico oggetto della domanda di brevetto richieda la previa distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza, indipendentemente dallo stadio in cui esse hanno luogo e anche qualora la descrizione dell’insegnamento tecnico oggetto di rivendicazione non menzioni l’utilizzazione di embrioni umani”.


11/21/2011 | Brevetti