Corte di Giustizia - Sentenza 25 ottobre 2007 (C-238/06 P), ancora un altro no alla registrazione di un marchio tridimensionale

La Corte di Giustizia ha ribadito nuovamente il proprio costante orientamento in merito alla registrabilità dei marchi tridimensionali nella causa promossa da una società tedesca che ha chiesto l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità Europee con la quale era stato respinto un ricorso volto all’annullamento della decisione dell’UAMI, recante il diniego della registrazione di un marchio tridimensionale e, più precisamente, sulla forma di una bottiglia di plastica. Per la Corte i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso, sono i medesimi che vengono applicati alle altre categorie di marchi. Tuttavia, in sede di applicazione di detti criteri, occorre tener conto che la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dalla forma del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, rappresentato da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue. Non è abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di un marchio tridimensionale rispetto a quello di un marchio denominativo o figurativo. (Fonte: sentenza pubblicata sul sito http://uami.eu.int/it/mark/aspects/ecjcases.htm)


10/30/2007 | Marchi