Condanna per Google per l’associazione tra il nome di una persona e le parole “truffa” e “truffatore”

Con ordinanza del 24 marzo 2011, il Tribunale di Milano ha ritenuto sussistente la responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) in capo al motore di ricerca Google per l’associazione tra il nome di una persona e le parole “truffa” e “truffatore” compiuta dal software “suggest search”, predisposto dal medesimo Google. L’azione è stata proposta da un imprenditore che affermava che, digitando il proprio nome in Google, il software “suggest search” suggerisse di completare la ricerca con le parole “truffa” e “truffatore”. Il ricorrente lamentava che ciò costituisse un atto di diffamazione con conseguente lesione del suo onore, della sua reputazione personale e professionale e della sua immagine. Con l’ordinanza sopracitata, il Tribunale di Milano ha rigettato il reclamo proposto da Google, confermando pertanto quanto stabilito, con ordinanza del 25 gennaio 2011, dal giudice di prime cure cautelari. Quest’ultimo aveva difatti ordinato al motore di ricerca Google di provvedere alla rimozione dal proprio software dell’associazione tra il nome del ricorrente e le parole “truffa” e “truffatore”, condannando lo stesso al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’ottemperare all’ordine.


04/15/2011 | Internet